La situazione è la seguente, dopo aver effettuato un intervento di riparazione, il cliente contesta l’importo richiesto dall’officina. A questo punto l’officina vuole sapere se, per poter garantire il pagamento della somma richiesta, può esercitare il diritto di ritenzione legittimamente.
Va chiarito sin da subito che la semplice contestazione della fattura non elimina automaticamente il diritto di ritenzione.
Cosa prevede la legge?
L’art. 2756 del Codice Civile tutela l’autoriparatore per il credito derivante dalla prestazione eseguita.
Se la contestazione è generica o strumentale, il diritto di ritenzione resta legittimo.
Quando è rischioso trattenere l’auto?
Se: il preventivo non era chiaro, non esiste autorizzazione documentata, l’importo è manifestamente difforme dal preventivo.
In questi casi la contestazione può diventare fondata e l’esercizio della ritenzione potrebbe essere considerato illegittimo.
Collegamento con la garanzia ricambi
Se la contestazione riguarda un intervento che il cliente ritiene coperto da garanzia post vendita o garanzia ricambi, occorre verificare con attenzione. Trattenere un’auto per un intervento effettivamente in garanzia espone a responsabilità.
Consiglio operativo
Prima di trattenere il veicolo:
– (Prima della lavorazione) Predisporre sempre un preventivo di riparazione che il cliente deve accettare per iscritto.
– (Prima della lavorazione) Verificare eventuali profili di garanzia.
– (Dopo la lavorazione) Formalizzare per iscritto le ragioni del credito.
– (Dopo la lavorazione) Invitare il cliente a un confronto tecnico.